Art. 2.
(Modifica dell'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Senato della Repubblica).

      1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
      Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno un'età compresa tra i venticinque e i settantacinque anni».